I corsi di istruzione formazione professionale ad ordinamento regionale prevedono percorsi di quattro anni, con rilascio di certificato di qualifica già al terzo anno, rilascio di diploma di tecnico al quarto (che costituisce titolo per l'accesso ai pubblici concorsi sulla base della normativa vigente) e, per chi vuole continuare gli studi, acquisizione del diploma di Stato di Istruzione Professionale dopo la frequenza di un quinto anno integrativo (come previsto dall'articolo 15 comma 6 del D.lgs 226/05 e dalla L.R. 31/09. Inoltre, anche i diplomati IFP potranno accedere agli Istituti tecnici superiori (ITS), sempre dopo la frequenza di un anno integrativo, oppure seguire i percorsi triennali di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), da realizzare d’intesa con le Università. Le certificazioni regionali fanno riferimento anche alla nuova classificazione europea dei livelli di qualificazione che facilita il trasferimento e l'impiego delle qualifiche in più paesi e nell'ambito di sistemi di istruzione e formazione diversi, per cui quella del terzo anno è detta anche qualifica di istruzione e formazione professionale di terzo livello europeo, e quella del quarto anno attestato di competenza di quarto livello europeo.


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